Fuori Corso, Sospensione e Decadenza
L’iscrizione all’anno successivo di corso avviene, secondo i termini comunicati dalla Scuola e affissi all’albo, di norma nel mese di aprile, ed è consentita agli studenti in regola con le disposizioni amministrative e didattiche. Il ritardo nell’iscrizione all’anno successivo è soggetto al diritto di mora.
La mancata iscrizione ad un anno di corso, con il relativo versamento della quota di iscrizione entro i termini comunicati dalla Scuola, è considerata interruzione degli studi a tutti gli effetti di legge, con la relativa decadenza del diritto di frequenza e di sostenere gli esami.
Fuori Corso
Viene considerato studente fuori corso colui che, pur avendo frequentato le attività formative previste dal piano di studi, non abbia superato gli esami e/o le altre prove di verifica relative all’intero curriculum e non abbia acquisito, entro la durata normale del Corso, il numero di crediti necessari al conseguimento del titolo. Per poter terminare il percorso lo studente dovrà iscriversi all’anno fuori corso e versare il contributo previsto per ogni esame da sostenere. Tali importi vengono comunicati annualmente agli interessati ed affissi all’albo della Scuola.
Sospensione
Su richiesta dello studente che ha sospeso il proprio percorso di studi, la Scuola valuta l’obsolescenza dei crediti già acquisiti e comunica a quest’ultimo a quale anno di corso deve iscriversi qualora volesse riprendere gli studi. Oltre alla retta prevista per l’anno di corso a cui si iscrive, lo studente sospeso deve effettuare il versamento della cifra corrispondente ai contributi per l’iscrizione di ciascun anno di mancata iscrizione.
Decadenza
La condizione di studente decade in mancanza di iscrizione agli anni successivi per 8 anni consecutivi. Qualora lo studente decaduto volesse riprendere gli studi viene considerato a tutti gli effetti come uno studente che voglia immatricolarsi.
L’iscrizione all’anno successivo di corso avviene, secondo i termini comunicati dalla Scuola e affissi all’albo, di norma nel mese di aprile, ed è consentita agli studenti in regola con le disposizioni amministrative e didattiche. Il ritardo nell’iscrizione all’anno successivo è soggetto al diritto di mora.
Studente Lavoratore
Lo studente è considerato studente lavoratore quando eserciti in maniera duratura (almeno 40 ore al mese) un’attività lavorativa sia subordinata sia autonoma, documentata ed agli atti della Scuola.
Lo studente, in qualità di studente lavoratore, usufruisce di agevolazioni tra cui l’esenzione all’obbligo di frequenza, l’eventuale riconoscimento di crediti maturati al di fuori dei percorsi formativi istituzionali, la possibilità di sostenere esami in appelli aggiuntivi dedicati. Lo studente lavoratore dovrà concordare di volta in volta un programma di esame ad hoc con il docente. Gli studenti lavoratori possono usufruire delle sessioni straordinarie a loro dedicate depositando in Segreteria ad inizio di ogni semestre un contratto di lavoro con una validità di almeno 8 mesi.
Studente Atleta
Lo studente è considerato studente atelta quando la società sportiva di cui fa parte gli rilascia l’attestato di attività agonistica.
L’attestato va depositato in Segreteria per ogni anno accademico.